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Ordinanza — n. 42258/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeals regarding drug offenses where penalty reduction was agreed upon by prosecution and court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, dismissing the challenge to a reduced sentence agreed upon by the prosecution and appellate court. The appellants argued for a constitutional review of the sentencing statute, but the court noted that the final penalty was already established after a full responsibility assessment by the first-instance judge. Consequently, the appellants cannot contest the measure freely negotiated with the public prosecutor, leading to the dismissal of their requests.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 74 D.P.R. 309/1990: The defendant cannot challenge the penalty measure freely agreed with the public prosecutor when it is considered congruous by the appellate court following a full responsibility assessment by the first-instance judge.

Parole chiave

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drug offenses sentencing penalty reduction agreement public prosecutor consent constitutional review inadmissibility appellate court congruity revoca della sospensione condizionale controllo della commisurazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 74 D.P.R. 309 del 1990
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
138 emessa dalla Corte costituzionale il 19 luglio 2024; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 74 d.P.R. 309 del 1990

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 138 della Corte costituzionale del 19 luglio 2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANFORA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 17/10/1991 CRISCUOLO VINCENZO nato a NAPOLI il 24/08/1981 IZZO ANTONIO nato a MARANO DI NAPOLI il 21/12/1971 NOMIMINATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 23/07/1980 PANARO CIRO nato a NAPOLI il 21/02/1997 RIZZO IVAN nato a NAPOLI il 20/02/1978 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Elato_avvist5-51 le parj udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23419/24 Canfora + 5

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per reati in materia di stupefacenti, riducendo le pene come da richieste delle parti con consenso del P.G.; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che ciò vale anche con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, dedotta nell'interesse di Vincenzo Criscuolo, alla luce della sentenza n. 138 emessa dalla Corte costituzionale il 19 luglio 2024; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così