Cassation appeal dismissed because parties cannot challenge a concurred sentence reduced below first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedure, ruling that the defendant cannot challenge the reduced sentence agreed upon with the prosecution. The first-instance court had already fully ascertained the defendant's responsibility before the parties concurred on a six-year sentence and fine, which the appellate court deemed appropriate. Consequently, the court held that the established legal orientation prevents the defendant from disputing a concurred measure that is lower than the original first-instance penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The defendant cannot challenge the measure of the sentence freely concurred with the public prosecutor, as it occurs after a full ascertainment of responsibility by the first-instance judge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMINI ANDREA nato a MAGENTA il 11/02/1979 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO— Cato whvisÓalle pa udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • n. 23201/24 Bergamini
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentiva ne M!pz mente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendip la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni sei di reclusione ed euro 25.000 di multa; chdleh orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discusSiok la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso