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Ordinanza — n. 42257/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because parties cannot challenge a concurred sentence reduced below first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedure, ruling that the defendant cannot challenge the reduced sentence agreed upon with the prosecution. The first-instance court had already fully ascertained the defendant's responsibility before the parties concurred on a six-year sentence and fine, which the appellate court deemed appropriate. Consequently, the court held that the established legal orientation prevents the defendant from disputing a concurred measure that is lower than the original first-instance penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The defendant cannot challenge the measure of the sentence freely concurred with the public prosecutor, as it occurs after a full ascertainment of responsibility by the first-instance judge.

Parole chiave

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concurred sentence reduced penalty inadmissible appeal first instance responsibility procedural economy commisurazione della pena per stupefacenti remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMINI ANDREA nato a MAGENTA il 11/02/1979 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO— Cato whvisÓalle pa udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • n. 23201/24 Bergamini

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentiva ne M!pz mente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendip la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni sei di reclusione ed euro 25.000 di multa; chdleh orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discusSiok la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso