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Ordinanza — n. 42256/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification of assault charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's claim of erroneous legal qualification was not a manifest error. The applicant argued that the lower court incorrectly applied the aggravated penalty for connected offenses to an assault charge, but the court found the qualification consistent with the indictment and sentencing reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless it demonstrates a manifest error, excluding general disputes over evaluative judgments.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal connected offenses penalty inadmissible cassation procedural costs award motivi di cassazione modificazione delle conclusioni cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
art. 444 cod. proc. pen
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni 3amal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antocì
275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antocì, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIFTARI EDMOND nato il 30/05/1983 avverso la sentenza del 09/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ci BENEVENTO Llata....wgrfgralle part3 - udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23182/24 Miftari

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed alltro, ha applicato su sua richiesta la pena di mesi otto di reclusione, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica in relazione al reato di lesioni di cui al capo 2), in relazione al quale non sarebbe applicabile l'aggravante della connessione teleologica;

2. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.

In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni 3amal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antocì, Rv. 272252).

3. L'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così