Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Article 448. The court rejected the appeal without examining the merits due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without examining its merits, citing it as generic and improperly filed. The appellant argued for acquittal based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no specific legal grounds under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specify the exact legal provisions violated or the specific vices of motivation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO VINCENZO nato a NAPOLI il 29/08/1965 avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIgto a9ci-sc5.—alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23149/24 De Gennaro
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10