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Ordinanza — n. 42253/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge concurred sentence below statutory maximum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formal procedural steps. The defendant challenged a reduced sentence agreed upon by both parties and accepted by the appellate court, which had already confirmed the defendant's criminal responsibility. The court ruled that a defendant cannot contest a concurred sentence that is legally permissible and congruous with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A defendant cannot challenge a sentence reduced by agreement with the prosecution if the agreement was reached after a full judicial finding of criminal responsibility and the reduced penalty is congruous and within legal limits.

Parole chiave

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concurred sentence criminal responsibility cassation inadmissibility statutory maximum procedural economy commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE CRISTIAN nato a GROTTAGLIE il 05/06/1986 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOcGtoppeitó.alle pardi; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23084/24 Sorce

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione cia parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso