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Ordinanza — n. 42252/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding legal qualification errors in sentencing by request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42252/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the legal qualification of the offense was not an obvious error. The appellant requested a lighter sentence, but the lower court applied the penalty based on the request, and the appellant argued the legal characterization was wrong. The court ruled that such appeals are limited to obvious errors and rejected generic complaints about the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the legal qualification of facts in sentencing by request are admissible only for obvious errors, excluding general disputes over the court's reasoning.

Parole chiave

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sentencing by request legal qualification error obvious error standard inadmissible appeal Cassazione Roma imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni 3amal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI CHRISTIAN nato a ROVIGO il 04/11/1996 avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di ROVIGO Lato . ..s.tv-istr-grle par .• u. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23078/24 Naccari

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO # 1. L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato su sua richiesta la pena di anni due, mesi undici di reclusione ed euro 15.000 di multa;

2. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.

In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni 3amal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

3. L'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci