Criminal appeal dismissed as inadmissible because the victim lacks standing to oppose an indictment dismissal for false expert opinion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Ugo Delfino's appeal against the dismissal of charges for false expert opinion inadmissible. Delfino, as the offended party, argued for the right to oppose the indictment dismissal, but the Court found he lacked standing because the crime infringes on the collective interest in judicial integrity rather than his private rights. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and Delfino was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 373 cod. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A private individual offended by a crime of false expert opinion lacks standing to oppose an indictment dismissal because such offenses protect the collective interest in the correct functioning of judicial activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELFINO UGO nato a GENOVA il 08/02/1936 parte offesa nel procedimento c/ GARGALLO CLAUDIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/01/1978 LUDA DI CORTEMIGLIA EMILIO nato a CHATILLON il 08/09/1947 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOL ato avy.i8.0à1-le parA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22853/24 Delfino (p.o.)
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Ugo Delfino - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 11119/23 Proc. Torino per il reato di cui all'art. 373 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione depositata in data 26 aprile 2024; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che peraltro non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria (Sez. 6, n. 17375 del 16/04/2015, Compagnini, Rv. 263253); che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis