Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing and generic nature under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant argued for a specific sentencing modulation, but the court found the filing exceeded the statutory deadline and lacked specific grounds required by law. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the prescribed deadline or if it is generic and does not specify the grounds for violation of law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GIUSEPPE nato a LICATA il 11/05/1984 avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AGRIGENTO Lato ay.).4stràlle part Qi udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lfgt n. 22550/24 Spina
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 1, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso è peraltro tardivo, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen.; che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il