Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and failure to examine statutory acquittal causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to its generic nature and failure to meet specific admissibility requirements. The appellant challenged a lower court's decision to apply a reduced sentence based on the prosecutor's consent, arguing that the court failed to examine statutory acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this argument, ruling that the appeal was not directed at a specific legal violation but rather at a procedural omission that did not justify a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if it is generic and does not specifically allege a violation of law or a defect in reasoning regarding the facts and law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTE GAETANO nato a TARANTO il 20/01/1984 avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Lato ptirrgóalle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22506/24 Galante
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28