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Ordinanza — n. 42246/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Article 448. The court rejected the appeal due to its lack of specificity and procedural defects. The decision upholds the lower court's sentencing without addressing the substantive criminal law arguments raised by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42246/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the request was generic and did not comply with the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code and challenged the sentencing, but the court found no specific legal violation in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. A cassation appeal is inadmissible if it is generic and fails to cite specific legal grounds, even if it raises substantive issues regarding non-punishability or sentencing modulation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal rejection Article 448 procedural defect non-punishability cause sentencing modulation review commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., nonché in ordine al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 27/02/1991 avverso la sentenza del 28/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIL to lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22418/24 Esposito

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché in ordine al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., oltre al rilievo che la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/