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Ordinanza — n. 42245/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of standing because the accused filed it personally instead of through a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the accused filed the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The material facts show the defendant was convicted of tax offenses and attempted to bypass the mandatory representation requirement by submitting the document himself. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, such acts must be signed by a registered defense lawyer to avoid automatic inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the accused instead of being signed by a qualified defense attorney holding a specific mandate.

Parole chiave

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lack of standing qualified defense attorney Cassation appeal personal filing procedural inadmissibility imputazione per reati di stupefacenti sentenza penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309 del 1990; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Law n. 103 of 23 June 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO CIRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/05/2001 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Liato par-ti3 QS)*11 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22387/24 Sorrentino OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata parzialmente modificata (limitatamente all'eliminazione della pena accessoria) quella di primo grado con cui era stato condannato alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso