Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Marzouk Anass inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judge's application of a reduced sentence based on the defendant's consent to the trial format, arguing a violation of sentencing laws. The court rejected this claim because the appeal was filed without specific legal grounds, rendering it generic and outside the exceptions permitted by the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and does not cite specific legal grounds or fall within the exceptions provided by law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUK ANASS (CUI 065WOQL) nato il 01/10/1985 avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAL— lato asPergóalle partj udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22349/24 Marzouk
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del Pubblico Ministero; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28