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Ordinanza — n. 42242/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; convicted defendant cannot challenge concurred sentence reduced by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps. The defendant sought to challenge a sentence reduced to five years and one month, which was agreed upon by both parties and approved by the appellate court. The court ruled that a convicted party cannot contest a penalty measure freely concurred with the public prosecutor if the first-instance judge already fully ascertained the defendant's responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A convicted party cannot challenge a sentence measure freely concurred with the public prosecutor when the first-instance judge has already fully ascertained the defendant's responsibility.

Parole chiave

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concurred sentence appellate reduction cassation inadmissibility penal responsibility de plano procedure sanzioni penali riesame dell'entità pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 416-bis cod. pen
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODATO GIUSEPPE nato a NISCEMI il 01/01/1955 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA Gato avv>rgépartj udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22346/24 Lodato

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni cinque e mesi uno di reclusione; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peli., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i