Cassation appeal dismissed; convicted defendant cannot challenge concurred sentence reduced by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps. The defendant sought to challenge a sentence reduced to five years and one month, which was agreed upon by both parties and approved by the appellate court. The court ruled that a convicted party cannot contest a penalty measure freely concurred with the public prosecutor if the first-instance judge already fully ascertained the defendant's responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A convicted party cannot challenge a sentence measure freely concurred with the public prosecutor when the first-instance judge has already fully ascertained the defendant's responsibility.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODATO GIUSEPPE nato a NISCEMI il 01/01/1955 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA Gato avv>rgépartj udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22346/24 Lodato
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni cinque e mesi uno di reclusione; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peli., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i