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Ordinanza — n. 42241/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of standing due to failure to sign by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the defendants personally submitted the documents instead of having them signed by a qualified defense attorney. The applicants argued for the application of the requested penalty, but the court ruled that the 2017 law mandates specific signatures by registered counsel to avoid inadmissibility. Consequently, the appeals were rejected without formal procedure, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing qualified defense attorney inadmissible appeal procedural defect Cassation rules imputazione per reati di stupefacenti requisito della firma autografa ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309 del 1990; che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti, essendo stati infatti irritualmente proposti di persona dagli imputati, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1
la pena come dagli stessi richiesta, con il consenso del Pubblico Ministero, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONE MICHELE nato a PALMI il 16/01/1969 BORGESE FRANCESCO nato a ROSARNO il 07/08/1978 avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALMI Etat° .4 alle para udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22330/24 Carbone + 1 OSSERVA Ritenuto che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata loro applicata, ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. la pena come dagli stessi richiesta, con il consenso del Pubblico Ministero, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990; che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti, essendo stati infatti irritualmente proposti di persona dagli imputati, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis