Italian Court dismisses generic cassation appeals for lack of specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeals filed by Martorano and Paladino inadmissible. The appellants argued for a lighter sentence and the dismissal of charges, but the court found their complaints generic and outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected without substantive examination, and the defendants were ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must specify precise legal grounds; generic complaints lacking specific legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTORANO MARIO nato a SCILLA il 25/03/1997 PALADINO ANTONIO nato a CINQUEFRONDI il 16/07/1982 avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALMI(dato 931-is6àlle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22329/24 Martorano + 1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,, che, a norma dell'ad. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente Martorano denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che il ricorrente Paladino denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.„ vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il