Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed generically and did not meet the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence where the court applied a reduced penalty due to the choice of summary procedure, arguing a violation of the statutory sanctioning regime. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked the necessary specificity to proceed under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific grounds for review provided by law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEZZA ALESSANDRO GIUSEPPE nato a POGGIARDO il 19/03/1999 avverso la sentenza del 27/05/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE Edato ayvist. -glle pa\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; J)2- n. 22328/24 Cezza E
RITENUTO IN FATTO
t IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come concordata dallo stesso con il che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il