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Ordinanza — n. 42239/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed generically and did not meet the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence where the court applied a reduced penalty due to the choice of summary procedure, arguing a violation of the statutory sanctioning regime. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked the necessary specificity to proceed under the law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific grounds for review provided by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal summary procedure penalty reduction Cassation review promozione dell'accusa penale prova del dolo accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
t IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
t IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEZZA ALESSANDRO GIUSEPPE nato a POGGIARDO il 19/03/1999 avverso la sentenza del 27/05/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE Edato ayvist. -glle pa\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; J)2- n. 22328/24 Cezza E

RITENUTO IN FATTO

t IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come concordata dallo stesso con il che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il