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Ordinanza — n. 42238/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42238/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHABANE MOHAMED nato il 28/04/1972 NASRI MOHAMED nato il 04/11/1989 DAMMAK FAIEZ nato il 19/11/1977 RIGON BARBARA nato a GENOVA il 04/09/1971 EL GHARBAOUI EL ALAMI nato il 10/09/1975 avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA[lato a.,yersóalle par udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22290/24 Chabane + 4

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42238/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 22290/24 Chabane + 4

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti abbandono del procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento permesso di promuovere un procedimento penale traffico aggravato di stupefacenti rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata„ che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHABANE MOHAMED nato il 28/04/1972 NASRI MOHAMED nato il 04/11/1989 DAMMAK FAIEZ nato il 19/11/1977 RIGON BARBARA nato a GENOVA il 04/09/1971 EL GHARBAOUI EL ALAMI nato il 10/09/1975 avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA[lato a.,yersóalle par udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22290/24 Chabane + 4

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata„ che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, ii.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (EI Gharbaoui, Dammak e Rigon) nonché al trattamento sanzionatorio (Chabane); che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i