Criminal appeal dismissed as generic under Art. 610(5-bis) and Art. 448(2-bis) of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing modulation for the crime under Article 337 of the Penal Code, arguing a violation of law regarding the sanction. The court rejected this claim as generic and filed outside the specific grounds permitted by Articles 448(2-bis) and 610(5-bis) of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific grounds for cassation provided by law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKALLA BUJAR nato il 09/11/1982 avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE•n••••...- "dato avv —à-Tre par2 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22280/24 Shkalla
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro ha applicato su sua richiesta la pena di anni due e mesi quattro di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2