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Ordinanza — n. 42236/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and outside statutory grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42236/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a first-instance judgment applying a mitigated penalty with prosecutor consent, alleging failure to examine acquittal causes and an aggravating circumstance. The court rejected the appeal as generic and filed outside the specific exceptions permitted by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 1; Art. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is generic or does not fall within the specific grounds for cassation provided by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal generic appeal procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure mitigated penalty prosecutor consent acquittal causes reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
cit.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO UGO nato a MILANO il 17/11/1972 avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO— /dato oporgóalle parti CL--;" udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22257/24 Corsaro

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri., nonché alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. cit.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il