Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and outside statutory grounds for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a first-instance judgment applying a mitigated penalty with prosecutor consent, alleging failure to examine acquittal causes and an aggravating circumstance. The court rejected the appeal as generic and filed outside the specific exceptions permitted by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1; Art. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is generic or does not fall within the specific grounds for cassation provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO UGO nato a MILANO il 17/11/1972 avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO— /dato oporgóalle parti CL--;" udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22257/24 Corsaro
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri., nonché alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. cit.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il