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Ordinanza — n. 42235/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the substantive claim. The appellant argued for a mandatory substitution of the imposed sentence with an alternative penalty under specific Italian laws, contending the lower court failed to apply this rule. The court rejected the request because the appeal was filed generically and did not fall within the narrow exceptions permitted by the criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not cite specific grounds for violation or error of law provided by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure code inadmissible appeal generic appeal substitution of penalty Court of Cassation misura sostitutiva della detenzione dipendenza da sostanze stupefacenti pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, Law 9 October 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, (1.P.R.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
689 del 1981; che la sostituzione non era oggetto dell'accordo intervenuto fra le parti; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va pertanto dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 53 et seq., Law 689 of 1981
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione con una delle pene alternative di cui all'art. 53 ss.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADI ABDELJALIL nato il 13/03/1971 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avy:ssile par}' QA-U, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 24 El Hadi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, (1.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione con una delle pene alternative di cui all'art. 53 ss. I. 689 del 1981; che la sostituzione non era oggetto dell'accordo intervenuto fra le parti; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/