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Ordinanza — n. 42234/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling it generic and outside the scope of permissible challenges. The appellant challenged the sentencing modulation applied by the preliminary judge, arguing for a different sanction treatment, while the court noted the original sentence already included a reduction for the chosen trial procedure. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and grounded in particular legal violations; generic appeals challenging the overall sentencing modulation without citing specific statutory errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal sentencing modulation procedural code Cassation appeal dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRONE GIANLUCA nato a SAVONA il 22/10/1977 avverso la sentenza del 17/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SAVONAdato a3Po1góalle partij. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22250/24 Marrone

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio:, che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2