Italian Court dismisses generic cassation appeals as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Mamouni, Ziani, and Faris inadmissible. The defendants challenged their sentencing under the 1990 Decree-Law, arguing for a specific penalty with the Prosecutor's consent, but the Court found their arguments generic. Consequently, the appeals were rejected without substantive review, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals that are generic and do not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAMOUNI BRAHIM nato il 03/10/1998 ZIANI IMAD nato il 17/10/1998 FARIS MOUSTAFA nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 08/05/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCO Llato apciA3tra-lle part udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22237/24 Mamouni + 2
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4 , d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,, vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i