Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42232/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge the reduced sentence agreed upon by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal proceedings, ruling that the defendant cannot contest the reduced sentence agreed upon by the parties. The material facts show the first-instance court imposed a sentence that was subsequently reduced to two years and two months of imprisonment and a €6,000 fine based on a mutual agreement between the prosecution and defense. The court held that since the appellate judge deemed this agreement congruous after a full responsibility assessment, the defendant lacks standing to challenge the final measure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The defendant cannot challenge a sentence reduced by agreement between the parties and approved by the appellate court, as such agreements are binding once the judge deems them congruous following a full responsibility assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing agreement binding parties consent reduced penalty appellate court approval no standing to contest commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIGNANI DANIELE nato a VALDAGNO il 29/12/1986 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA[dato api81:5-511e para i-t_kei udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22234/24 Massignani

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.000 di multa; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i