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Ordinanza — n. 42230/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge the agreed sentence after full first-instance guilt finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formal procedural steps. The defendant sought to challenge a reduced sentence agreed upon with the prosecution, which the appellate court had already deemed appropriate following a complete guilt finding at the first instance. The court ruled that once the first-instance judge fully ascertains responsibility and the parties agree to a lower penalty, the defendant loses the right to contest that specific measure on cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Once the first-instance judge fully ascertains the defendant's responsibility and the parties agree to a reduced penalty, the defendant cannot subsequently challenge that agreed sentence on cassation grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility agreed sentence penalty first instance guilt finding procedural economy principle reduced sentence challenge commisurazione della pena per stupefacenti remissione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLDI GIANFRANCO nato a VERONA il 15/06/1953 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA[dato 'so alle part2 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; q n. 22224/24 Bertoldi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 4.090,00 di multa; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso