Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge concurred sentence below first-instance conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formal procedural steps. The defendant sought to challenge a reduced sentence agreed upon with the prosecution, which the appellate court had already deemed appropriate after a full first-instance finding of guilt. The court ruled that a convicted party cannot contest a concurred penalty that is lower than the original first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A convicted party cannot challenge a sentence concurred with the prosecution that is lower than the first-instance judgment, as the conciliation occurs after a complete finding of responsibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOULAID BOUZEKRI nato il 02/09/1970 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA[Iato avviso alte-Parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22205/24 Khoulaid
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso