Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued for acquittal based on Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found the complaint generic and outside the scope of Article 448. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specify the exact legal provisions violated or the specific vices of motivation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBRIA RAFFAELE nato a POLISTENA il 14/11/1991 avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALMIdato avvisoparti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22168/24 Cambria
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10