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Ordinanza — n. 42227/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to submit by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was irregularly filed directly by the accused rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the review of a three-year prison sentence and fine, but the Court found the filing violated the mandatory requirement for specialized counsel under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formal procedural steps, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be submitted by a defense attorney registered in the special roll, and failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal defense attorney qualified counsel procedural standing specialized roll inadmissible appeal court costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309 del 1990; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Law n. 103 of 23 June 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENYICHE EL MEHDI nato il 01/05/1988 avverso la sentenza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di MILANOL— ato avviso,A+1épart-i3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22165/24 Benyiche OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui gli è stata applicata ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i