Cassation appeal dismissed as late; filed after 15-day deadline under Art. 585 c.p.p. without excusable delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on June 5, 2024, exceeding the 15-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The defendant submitted the appeal on April 18, 2024, which was the final date for filing, while the contested judgment was issued on April 3, 2024. The court ruled that the delay was not excusable and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the 15-day term is inadmissible unless the delay is excusable, and the appellant bears the costs if no such excuse exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLO FRANCESCO nato a BARI il 26/07/2004 avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di BARIavviso„044tsPartill (P udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22164/24 Tullo
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 5 giugno 2024, ovverossia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 3 aprile 2024 e letta in udienza, alla presenza dell'imputato e del suo difensore. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 18 aprile 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i