Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was generic and filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant challenged the sentencing modulation, arguing the trial court erred in applying the penalty as requested with the prosecutor's consent. The court rejected this because the complaint lacked specific legal grounds required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not cite specific grounds for violation of law as required by the statute.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALVO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 02/06/1979 avverso la sentenza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO Glato avvis,9-at1épar7i7] udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22162/24 Falvo
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dic:hiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2