Cassation appeal dismissed as late; filed after 15-day deadline under Art. 585 c.p.p. without fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on May 27, 2024, exceeding the 15-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Minniti Giovanni, submitted the request after the inadmissibility order was notified on April 26, 2024, missing the final May 11 deadline. The court ruled that the delay was not excusable and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the statutory 15-day period is inadmissible unless the delay is attributable to the court's fault.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 15/01/1960 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO Lato avviso›-I-é-partD udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22152/24 Minniti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 27 maggio 2024, ovverosia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen., essendo stata la ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione notificata il 26 aprile 2024. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 11 maggio 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso