Cassation appeal dismissed as late due to failure to meet 45-day deadline under Art. 585 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 45-day deadline required by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The defendant submitted the appeal on June 12, 2024, after the judgment of January 23, 2024, had already expired the statutory time limit. Consequently, the court ruled that the party was not without fault in missing the deadline and ordered the payment of procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible unless the party proves they were not at fault for the delay.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO FRANCESCO nato a BENEVENTO il 29/07/1970 avverso la sentenza del 23/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZEa t o avva1le partr3 tp udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22130/24 Capasso
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 12 giugno 2024, ovverossia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 23 gennaio 2024, con indicazione del termine per il deposito in giorni 90 ed effettivamente depositata il 27 febbraio 2024. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 6 giugno 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso (essendo stato l'imputato rappresentato dal difensore munito di procura speciale che ha richiesto il rito abbreviato). Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso