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Ordinanza — n. 42222/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42222/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano due to its generic nature and failure to comply with specific procedural requirements. The appellant challenged the confiscation order but failed to provide concrete arguments regarding proportionality or capacity, rendering the complaint logically incoherent. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible de plano if it is generic and does not specify the exact legal provisions violated or the specific facts upon which the alleged error is based.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaint de plano confiscation order challenge procedural requirements art 448 proportionality argument failure confisca sotto sanzione internazionale imposizione confiscatoria dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca; che il motivo circa la confisca ex art.
Art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca; che il motivo circa la confisca ex art. 85-bis d.P.R.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRAOUI WISSEM nato il 24/01/2006 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di PADOVA Llato avvi4te parta udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22128/24 Nasraoui

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca; che il motivo circa la confisca ex art. 85-bis d.P.R. cit., è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento al profilo della "sproporzione" rispetto alla capacità reddituale; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il