Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42221/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeals against reduced sentence due to binding nature of conciliated penalty agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Mansi Francesco and Savino Mansi inadmissible without formal procedure. The appellants challenged a second-instance judgment that reduced their sentences based on a conciliated agreement with the prosecution. The court ruled that such conciliated penalties are binding and cannot be contested once the first-instance court has fully established the defendant's liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A penalty agreed upon in conciliation between the accused and the public prosecutor, once approved by the appellate court after a full liability finding by the first-instance judge, is binding and cannot be challenged by the accused in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
conciliated penalty agreement binding nature of settlement cassation inadmissibility reduced sentence appeal procedural economy rule commisurazione della pena per stupefacenti remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANSI FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 31/08/1994 MANSI SAVINO nato a CERIGNOLA il 31/05/1970 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA(dato 'so alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22100-24 Mansi + 1

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 38.000 di multa ciascuno; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci