Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to submit by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was irregularly filed directly by the accused rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the right to file personally, but the court emphasized the mandatory requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure for such filings to be signed by a specific defense counsel. Consequently, the appeal was rejected without formal procedural steps, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be submitted by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HANSALI AHMED nato il 03/06/1988 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAclato avvis>aite-parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 21944/24 El Hansali OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui ha riportato condanna per il reato di cui all'art. 73 *, comma 1, d.P.R. 309 del 1990; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i