Cassation appeals dismissed as inadmissible for being generic and outside statutory grounds for dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Nigro and Spugnulo inadmissible. The appellants challenged a preliminary ruling that applied a specific penalty with the prosecutor's consent, arguing for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims de plano, ruling they were generic and did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals that are generic or do not address specific statutory grounds for dismissal are inadmissible and must be rejected without examining the merits.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NIGRO SALVATORE nato a TARANTO il 16/09/1978 SPAGNULO ALFONSO nato a TARANTO il 07/12/1990 avverso la sentenza del 22/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO(dato aL aiìepa rti • udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 21704/24 Nigro + 1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata„ che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, ci.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28