Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural time limits and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to submit his defense within the statutory deadline and raised generic objections regarding factual insufficiency and lack of subjective element analysis. The court rejected these arguments because they violated procedural time limits and lacked the specific factual details required for a valid cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if filed after the statutory deadline or if the grounds are merely complaints on facts or too generic to allow the reviewing judge to identify specific points of error.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANGALLO ANTONIO SEBASTIANO nato a ROCCAFORTE DEL GRECO il 20/01/1963 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 25881-2024 - Rel. Borrelli Ud. 23.10.2024 - Rilevato che Pangallo Antonio Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la Pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori;
Preso atto che la memoria dell'imputato è stata presentata senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la cóntraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento delle risultanze probatorie — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa analisi delle argomentazioni della difesa poste a sostegno della insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la carenza motivazionale in ordine all'omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si fonda su argomentazioni in palese contrasto con il dettato normativo, che esclude espressamente l'applicabilità di tale causa di non punibilità al reato oggetto di imputazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024. „,,rtnetskTNTP