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Ordinanza — n. 42212/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for fraud bankruptcy due to generic grounds and lack of factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42212/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the added grounds were generic and lacked specific correlation with the lower court's reasoning. The appellant argued for prescription and challenged the factual basis of the fraud bankruptcy conviction, but the court found these arguments insufficient under procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if grounds are indeterminate or fail to correlate with the contested decision's reasoning, preventing the appellate court from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation fraud bankruptcy procedural law ritardo ingiustificato dell'azione penale pena massima momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è versato in fatto ed è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
4 • Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
E ciò in quanto l'art. 129 cod.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
E ciò in quanto l'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Sentenza — n. 11688/2023 — snpen
Cassation Court annuls appeal dismissed for tardiness due to lawyer's uncertainty over appeal deadline caused by conflicting written and oral terms.
Ordinanza — n. 40210/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded challenge to specific intent element in fraud bankruptcy.
Sentenza — n. 33246/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed because the fraud bankruptcy crime expired due to prescription before the second instance judgment. The court annulled the conviction as the offense was extinguished by the statute of limitations. The court applied the most favorable prescription rules retroactively to the appeal stage. The court ruled that the crime expired on December 23, 2016, before the appeal judgment. The court annulled the conviction because the offense was extinguished by prescription. The court applied the most favorable prescription rules retroactively to the appeal stage. The court ruled that the crime expired on December 23, 2016, before the appeal judgment. The court annulled the conviction because the offense was extinguished by prescription. The court applied the most favorable prescription rules retroactively to the appeal stage. The court ruled that the crime expired on December 23, 2016, before the appeal judgment. The court annulled the conviction because the offense was extinguished by prescription.
Ordinanza — n. 4013/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and discretionary sentencing balance.
Sentenza — n. 36623/2022 — snpen
Cassation court annuls second-instance conviction for bankruptcy fraud due to statute of limitations expiration before judgment.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO MASSIMO nato a CATANZARO il 10/04/1966 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25758/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 23 ottobre 2024 Rilevato che Chiricò Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta; Preso atto che l'imputato ha presentato motivi aggiunti, con cui eccepisce la prescrizione al 28 luglio 2024. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è versato in fatto ed è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il ricorso, infatti, si risolve in una mera premessa teorica e in argomentazioni di puro fatto, prive di agganci con le motivazioni della Corte territoriale. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03;2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). a. 4 • Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e che, comunque, le Sezioni Unite hanno statuito che, ove il ricorso per cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione.

E ciò in quanto l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ot