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Ordinanza — n. 42210/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal by Giulioni Gianluca inadmissible against the acquittal of Siler Bogdan Grzegorz. The appellant argued for insufficient reasoning and alleged civil liability under Article 2049 of the Civil Code, but the court found these claims legally unfounded. The decision emphasized that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of facts, reserving such powers exclusively for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2049 c.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of facts, reserving such powers exclusively for the trial court.

Parole chiave

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Court of Cassation inadmissibility acquittal appeal factual re-evaluation civil liability Article 2049 procedural limits lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 2049 c.c.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si asserisce la sussistenza di una responsabilità ex art. 2049 cod.
art. 2049 cod. civ
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si asserisce la sussistenza di una responsabilità ex art. 2049 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, bkani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, bkani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIULIONI GIAN LUCA nato a JESI il 04/08/1977 nel procedimento a carico di: SILER BOGDAN GRZEGORZ nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 25736-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 - Rilevato che Giulioni Gianluca, in qualità di parte civile, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato Siler Bogdan Grzegorz era stato assolto dall'accusa di lesioni aggravate per non aver commesso il fatto;

Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento delle risultanze istruttorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Milita nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, un principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esilia, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, bkani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si asserisce la sussistenza di una responsabilità ex art. 2049 cod. civ. del responsabile civile, è manifestamente infondato in quanto tale responsabilità è radicalmente esclusa dalla pronuncia assolutoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec