Cassation court dismisses appeal against conviction for material falsity due to inadmissible generic mitigation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gabor Cosmin Iancu inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate his defense regarding lack of knowledge about the forged driver's license and misinterpreted evidence concerning his psychological state. The court rejected these claims as logically unfounded, noting that the appellate court correctly identified the appellant's role in providing false data and refuted the claim that the license was forged by authorities. Furthermore, the request for generic mitigating circumstances was barred in this stage of proceedings, as the lower court's reasoning was sufficient without addressing every single favorable element presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal alleging insufficient motivation regarding the evaluation of defense arguments is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and specific; a request for generic mitigating circumstances is not admissible in the Court of Cassation if the court of first instance provided a reasoned decision based on decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABOR COSMIN IANCU nato il 16/07/1996 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 25733-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 - Rilevato che Gabor Cosmin Iancu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal privato; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata valutazione delle argomentazioni della difesa con cui si sosteneva l'inconsapevolezza dell'imputato rispetto alla falsità della patente di guida in suo possesso — è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto oppone al logico ragionamento della Corte di appello (che ha sostenuto il concorso dell'imputato nella contraffazione per avere fornito foto e dati anagrafici e che ha puntualmente smentito la tesi della consegna di un falso da parte della Motorizzazione ungherese, cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) considerazioni vaghe e prive di rilievo critico specifico;
Considerato che il secondo motivo di ricorso — con cui si censura la contraddittorietà della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie relative alla sussistenza dell'elemento psicologico — è indeducibile perché adduce circostanze di fatto, ma non formula una critica che evidenzi vizi logici nella ricostruzione delle ragioni della falsificazione; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr9Ate al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso