Italian Court dismisses appeal claiming prescription defense for trademark counterfeiting crime committed in 2019.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Gueye Bathie, argued that the crime of counterfeiting products with false marks committed on April 15, 2019, had expired under the Penal Code. The court rejected this claim, calculating that the maximum prescription period for the offense extends until October 15, 2026, based on seven years and six months having elapsed since the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 e seguenti cod. pen.: The maximum prescription period for the crime of counterfeiting products with false marks is seven years and six months, meaning a crime committed in 2019 remains prosecutable until 2026.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE BATHIE nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 25677-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 - Rilevato che Gueye Bathie ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
Lette le conclusioni del ricorrente, che ha insistito per la declaratoria di prescrizione. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato in quanto, ai sensi degli artt. 157 e seguenti cod. pen., il termine massimo di prescrizione del delitto (commesso - come risulta dagli atti - in data 15 aprile 2019) decorrerà il 15 ottobre 2026, decorsi anni sette e mesi sei.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre