Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts were already reviewed in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Spinelli Romolo and Spinelli Dante inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of factual findings regarding threats and personal injuries, claiming the lower court erred in its assessment. The court rejected these claims because the Italian Code of Criminal Procedure prohibits cassation judges from re-examining facts unless there is a manifest illogicality in the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts established by the court of appeal or adopt new factual parameters, as such review is precluded unless the lower court's reasoning is manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI ROMOLO nato a PESCARA il 12/12/1983 SPINELLI DANTE nato a ARCHI il 11/04/1946 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25428/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 23 ottobre 2024 Rilevato che Spinelli Romolo e Spinelli Dante ricorrocm avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna degli imputati per i reati di minaccia e lesioni personali;
Premesso che gli imputati hanno articolato ciascuno due motivi di ricorso, che lamentano violazione di legge quanto al giudizio di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati. Considerato che tutti i motivi formulati nell'interesse di entrambi gli imputati non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da meré doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi in sede di appello. Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il consiglie ensore Il 6ìtk41 n _41.te .7. 9