Italian Court dismisses appeal as arguments are factually unsupported and lack correlation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for damage to property and the classification of multiple incidents as a single crime. The court rejected these claims because the arguments failed to provide a factual comparison with the lower court's reasoning and misapplied legal principles regarding the instant nature of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Appeals must not request a factual re-evaluation by the Court of Cassation and must demonstrate a specific correlation with the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO MASSIMILIANO nato a L'AQUILA il 22/10/1966 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25421/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 23 ottobre 2024 Rilevato che Longo Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 612b1s e 635 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità — non è deducibile perché, oltre ad essere versato in fatto, è completamente avulso dal dovuto confronto con la motivazione avversata, priva di tratti di contraddittorietà o di manifesta illogicità (si vedano, in particolare, pag. 6-7 della sentenza impugnata).
Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che contesta la qualificazione dei fatti di danneggiamento come tre distinti reati in continuazione e non come un unico reato di danneggiamento — è manifestamente infondato posto che il delitto di danneggiamento è un reato istantaneo, il cui momento consumativo coincide con il verificarsi dell'evento tipico, nel caso di specie il danneggiamento e il deterioramento dell'autovettura di proprietà della persona offesa. In particolare, i primi due episodi di danneggiamento sono stati posti in essere in tempi diversi e sono consistiti in danni differenti, pur avendo interessato la medesima vettura.
Il terzo episodio ha riguardato, invece, una seconda autovettura, sia pure sempre in uso alla persona offesa. Si tratta, pertanto, di autonome fattispecie di reato, benché avvinte dalla sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024 Il co