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Ordinanza — n. 42202/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances were properly denied based on factual indices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Leonard Barbieru's appeal against his conviction for perjury and fraud inadmissible. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court correctly relied on specific factual indices to justify denying leniency, a practice supported by established case law requiring judges to consider only decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: When denying generic mitigating circumstances, the judge need not consider all favorable or unfavorable elements but may limit itself to those deemed decisive or relevant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances perjury conviction factual indices appeal inadmissibility judicial discretion criminal procedure Corte di Cassazione titoli falsificati

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 59 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34:364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34:364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERU LEONARD FLORIAN nato il 17/09/1977 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25403/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 23 ottobre 2024 Rilevato che Barbieru Leonard Florian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 495, 489, 497bis, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34:364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il consiglier tensore