Cassation appeal dismissed as inadmissible because prescription occurred after the appellate judgment was rendered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the statutory limitation period for the crimes expired after the appellate court's judgment. Although the defense argued the limitation had run prior to the appeal, the court confirmed the limitation matured on September 24, 2023, following the October 2019 conviction and subsequent procedural delays. The court held that since the limitation occurred post-judgment, it could not be raised ex officio because the appeal itself was deemed inadmissible under established Supreme Court precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.: The expiration of the limitation period for a crime after the judgment cannot be raised ex officio if the appeal is inadmissible, as the rule of judgment must adapt to the procedural structure requiring a valid challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCHI FABIO nato a BARI il 17/09/1975 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg. 24967/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che Genchi Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 3 luglio 2023, che ha confermato la sentenza del 9 ottobre 2019 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di falso commesso dal privato e tentata truffa e, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione per la mancata pronuncia della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati in contestazione - è manifestamente infondato in quanto il termine prescrizionale risulta spirato dopo la pronuncia della sentenza di appello. Difatti, i reati sono stati commessi in data 8 aprile 2015 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è decorso 1'8 ottobre 2022.
Considerando i periodi di sospensione del termine e, in particolare: dal 24 novembre 2017 al 21 febbraio 2018 a fronte di richiesta di rinvio avanzata dalla difesa; dal 3 aprile 2019 al 3 luglio 2019 a seguito di istanza di rinvio formulata dai difensori; dal 3 luglio 2019 al 25 settembre 2019 a seguito di ulteriore istanza di rinvio della difesa per un'eventuale richiesta del rito alternativo; dal 25 settembre 2019 al 9 ottobre 2019 per legittimo impedimento; e dal 21 aprile 2023 al 3 luglio 2023 per astensione dei difensori, per un totale di 351 giorni, la prescrizione risulta maturata in data 24 settembre 2023, dunque, successivamente alla sentenza pronunciata dalla Corte territoriale;
Considerato che la maturazione del termine di prescrizione successivo alla sentenza impugnata non ha rilievo nell'odierno giudizio, giacché, come è noto, le Sezioni Unite hanno statuito che, ove il ricorso per cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione. E ciò in quanto l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. 141., .1f Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riirrerIe pagarpento delle i4 4 spese processuali e al versamento della somma di tremfraluro in fioridella cassa delle ammende. Così deciso il