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Ordinanza — n. 42194/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Spagnulo Carmelo inadmissible. The appellant argued against the lower court's finding of simple bankruptcy liability and sentencing, but the court rejected these claims as overly generic. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are characterized by particular genericity and lack the legal reasons and factual data supporting the requests.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection lack of factual support simple bankruptcy liability procedural costs award cattiva gestione irregolarità finanziarie gestione finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNULO CARMELO nato a GROTTAGLIE il 08/02/1993 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rq. 24958/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che Spagnulo Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del 24 novembre 2022 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta semplice e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da particolare genericità siccome prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il esidente