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Ordinanza — n. 42193/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to withdrawal; defendant formally renounced the appeal against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42193/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Mangino's appeal inadmissible because the defense formally renounced the request. The lower court had convicted Mangino of aggravated personal injuries and ordered compensation for the civil party. Since the defense withdrew the appeal, the court dismissed the petition and ordered Mangino to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant renounces the request, thereby terminating the procedural action and preventing the court from examining the merits.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissible appeal renunciation of request procedural termination court of cassazione lesioni personali azione civile colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGINO VINCENZO nato a MONTESANO SULLA MARCELLANA il 13/09/1946 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg. 24955/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che Mangino Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza del 28 ottobre 2020 del Tribunale di Lagonegro che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile;

Considerato che è stata depositata rinunzia al ricorso, a firma del difensore e procuratore speciale dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere e nsor