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Ordinanza — n. 42188/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated injuries, upholding lower court's finding of joint criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ferraro Loredana inadmissible, rejecting her claim of insufficient reasoning regarding the facts and evidence. The appellate court correctly identified two causal contributions by the defendant: preventing her sister from seeking help and reinforcing the criminal intent of the other aggressors. Consequently, the court affirmed the conviction for aggravated injuries based on established principles of joint criminal responsibility requiring an external act that appreciably facilitates the crime.

Regesto Legislator

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Art. 114 c.p.; Art. 115 c.p.: For joint criminal responsibility, a participant must have performed an external act capable of appreciably contributing to the crime through strengthening criminal intent or facilitating the execution of others.

Parole chiave

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joint criminal responsibility aggravated personal injuries causal contribution external act requirement inadmissible appeal aggravamento della pena gravi addebiti penali peggioramento notevole della salute

Disposizioni normative citate

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Art. 114 c.p.
Art. 115 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO LOREDANA nato a CATANZARO il 24/06/1999 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 24699/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che Ferraro Loredana ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputata per il delitto di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dalla Corte di merito — oltre ad essere aspecifico, perché costituito da mere asserzioni che non spiegano perché il ragionamento della Corte di Appello sia errato, è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata - in relazione ai profili sull'incidenza causale e sulla responsabilità concorsuale - è corretta;

Rilevato, infatti, che la Corte territoriale, vagliando gli apporti dichiarativi concernenti la fase dell'aggressione, ha motivatamente e correttamente individuato due contributi causali dell'imputata all'aggressione alla p.o., l'uno costituito dall'avere impedito alla sorella di quest'ultima di prestarle aiuto - così di fatto oggettivamente agevolando l'azione eteroaggressiva degli altri nei confronti di Battaglia Pasquale - l'altro costituito dall'avere rafforzato, con questa azione obiettivamente agevolativa, il proposito criminoso degli altri aggressori, forti del contributo esterno fornito; così argomentando, la Corte di merito ha osservato i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co