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Ordinanza — n. 42185/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of subjective intent and vague sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground regarding subjective intent and the lack of specific factual basis for the second ground concerning sentencing substitution. The appellant argued for a lack of criminal intent and a change from detention to a fine, but failed to provide the detailed elements required by procedural law. Consequently, the court rejected the appeal, upheld the lower court's conviction, and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 58, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal must specify the exact legal and factual grounds for the alleged error; generic or indeterminate arguments fail to allow the appellate court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds subjective intent sentencing substitution procedural requirements esecuzione della pena detentiva sostitutiva recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 58, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 489 cod. pen
nel reato di cui all'art. 489 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIOUNE ABDOULAYE nato il 10/03/1967 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 24627/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che Thioune Abdoulaye ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che, riqualificando l'originaria contestazione ex artt. 477, 482 cod. pen. nel reato di cui all'art. 489 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'imputato;

Letta la memoria presentata dall'Avv. Vincenzo Vegliante nell'interesse del ricorrente, memoria che non contiene argomentazioni utili a smentire il giudizio di inammissibilità del ricorso come di seguito illustrato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie penale ritenuta in sentenza - è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (in particolare, le ragioni per cui non sussisterebbe il dolo della fattispecie), non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con quella pecuniaria - è aspecifico nella misura in cui non contrasta un dato tranchant circa la non meritevolezza della sostituzione, legata ai precedenti penali e, quindi, al rischio di recidiva rilevante nell'ottica della prognosi di cui all'art. 58 I. 689/81;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci