Cassation appeal dismissed for lack of legal ground regarding motivation in peace court assault cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground of attack concerned the motivation of the judgment. The appellant argued that the lower court erred in assessing responsibility for assault and threats, but the Court held that such arguments are not permissible in cassation for peace court appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: In appeals against second-instance judgments for peace court crimes, cassation remedies are limited to violations of law, excluding attacks on the motivation or factual assessment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTO GIOVANNI EZIO nato a BORGO SAN DALMAZZO il 28/02/1959 avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 24403/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che Scotto Giovanni Ezio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Cuneo in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati di percosse e di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024 Il consiglier stensore iePr2thristr