Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42183/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility as they attempt a factual re-evaluation prohibited in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Muscatiello Rocchino and Caggiano Francesco inadmissible. The appellants argued that the Court of Appeal erred in its assessment of the evidence regarding the extinction of the crime by prescription. The court rejected this because cassation proceedings strictly prohibit a re-evaluation of factual elements, reserving such power exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: In cassation proceedings, the court is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, as this power belongs exclusively to the judge of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility factual re-evaluation prescription of crime judicial preclusion evidence assessment bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 360, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervíni
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervíni, Rv.
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri
253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSCATIELLO ROCCHINO nato a RIPACANDIDA il 05/09/1960 CAGGIANO FRANCESCO nato a VENOSA il 26/07/1985 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 21794/202 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che Muscatiello Rocchino e Caggiano Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo 1, perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili anche del reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 R.D. n. 267/1942;

Considerato che i due ricorsi, con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio, sono versati in fatto, opponendo, a quella della Corte di Appello, una propria ricostruzione dei fatti, secondo un approccio critico non consentito nel giudizio di legittimità. Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione ,di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervíni, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm